Accordo

Art. 48

Obblighi e responsabilità generali dei membri

In vigore dal 28 ott 1997
Obblighi e responsabilità generali dei membri 1. Per tutta la durata del presente Accordo, i membri si adoperano e collaborano alla realizzazione degli obiettivi del presente Accordo e non prendono iniziative contrarie a detti obiettivi. 2. In particolare i membri tentano di migliorare le condizioni dell'economia della gomma naturale e di favorire la produzione e l'impiego di detto prodotto per promuovere la crescita e l'ammodernamento dell'economia del settore a vantaggio reciproco dei produttori e dei consumatori. 3. I membri accettano come vincolanti tutte le decisioni del Consiglio a norma del presente accordo e non mettono in atto disposizioni volte a limitare o a contrastare dette decisioni. 4. La responsabilità dei membri derivante dal funzionamento del presente accordo, sia essa nei confronti dell'Organizzazione o nei confronti di terzi, è limitata ai soli obblighi relativi ai contributi al bilancio preventivo amministrativo ed al finanziamento della scorta stabilizzatrice in applicazione dei capitoli VII e VIII del presente Accordo e di eventuali obblighi che possano essere assunti dal Consiglio a norma dell'.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1997-10-09;359#art-a-48

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo