Accordo

Art. 4

Membri dell'Organizzazione

In vigore dal 28 ott 1997
Membri dell'Organizzazione 1. Vi sono due categorie di membri dell'Organizzazione, vale a dire: a) i membri esportatori; e b) i membri importatori. 2. Il Consiglio determina i criteri relativi al cambiamento della categoria di appartenenza di un membro ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, in considerazione delle norme di cui agli . Un membro che soddisfa tali criteri può cambiare la propria categoria di appartenenza previa approvazione del Consiglio con voto speciale. 3. ogni parte contraente costituisce un membro singolo dell'Organizzazione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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urn:nir:stato:legge:1997-10-09;359#art-a-4

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