Accordo
Art. 1
Obiettivi
In vigore dal 28 ott 1997
TRADUZIONE NON UFFICIALE
ACCORDO INTERNAZIONALE SULLA GOMMA NATURALE DEL 1994
PREAMBOLO
Le Parti contraenti
Richiamandosi la dichiarazione ed il programma di Azione relativi alla creazione di un nuovo ordine economico internazionale (*);
Riconoscendo in particolare l'importanza: delle risoluzioni 93 (IV) e 124 (V) e 155 (VI) relative al programma integrato per i prodotti di base; dell'Impegno di Cartagena e degli obiettivi pertinenti figuranti nello "Spirito di Cartagena", adottati dalla Conferenza delle Nazioni Unite per il commercio e lo sviluppo,
Riconoscendo l'importanza della gomma naturale nell'economia dei membri, particolarmente per le esportazioni dei membri esportatori, e per il fabbisogno di quelli importatori,
Riconoscendo inoltre che la stabilizzazione dei prezzi della gomma naturale interessa i produttori, i consumatori ed i mercati del settore e che un accordo internazionale sulla gomma naturale può notevolmente contribuire all'espansione ed allo sviluppo dell'industria della gomma naturale a vantaggio dei produttori e dei consumatori,
HANNO DECISO QUANTO SEGUE:
Articolo primo
Obiettivi
1. Gli obiettivi dell'Accordo internazionale del 1994 sulla gomma naturale (di seguito denominato "il presente Accordo") alla luce della risoluzione 93 (IV), del "Nuovo partenariato per lo sviluppo: l'Impegno di Cartagena" e degli obiettivi pertinenti figuranti nello "Spirito di Cartagena", adottati dalla Conferenza delle Nazioni Unite per il commercio e lo sviluppo, sono i seguenti:
a) equilibrare l'evoluzione dell'offerta e della domanda di gomma naturale, contribuendo ad attenuare le gravi difficoltà derivanti dalle eccedenze o dalla scarsita di gomma naturale;
*/ Risoluzioni dell'Assemblea generale, 3201 (S-VI) e 3202 (S-VI) del 1 maggio 1974.
b) rendere stabili le condizioni degli scambi di gomma naturale, evitando un'eccessiva fluttuazione dei prezzi, che nuoce agli interessi a lungo termine dei produttori e dei consumatori, e stabilizzando i prezzi senza provocare distorsioni nelle tendenze di mercato a lungo termine, nell'interesse dei produttori e dei consumatori;
c) contribuire a stabilizzare i proventi delle esportazioni di gomma naturale dei membri esportatori, e ad aumentare le loro entrate in base all'espansione del volume delle esportazioni di gomma naturale a prezzi equi e rimunerativi, contribuendo a fornire i necessari incentivi a favore di un tasso dinamico e crescente della produzione, nonché le risorse atte ad accelerare la crescita economica e lo sviluppo sociale;
d) cercare di ottenere un approvvigionamento adeguato di gomma naturale sufficiente per far fronte al fabbisogno dei paesi importatori a prezzi equi e ragionevoli nonché di migliorare la sicurezza e la continuità dell'offerta;
e) prendere le misure adeguate in caso di eccedenza o di scarsità di gomma naturale, per attenuare le eventuali difficoltà economiche dei membri;
f) cercare di espandere gli scambi internazionali e di migliorare l'accesso ai mercati per la gomma naturale ed i suoi prodotti trasformati;
g) migliorare la competitività della gomma naturale favorendo le ricerche e lo sviluppo sui problemi inerenti a questo prodotto;
h) promuovere l'espansione dell'economia della gomma naturale cercando di favorire e di migliorare le attività di trasformazione, commercializzazione e distribuzione del prodotto allo stato grezzo;
i) favorire la cooperazione internazionale e le consultazioni sui problemi della domanda e dell'offerta, e facilitare la promozione ed il coordinamento dei programmi di ricerca, dei programmi di assistenza e di altri programmi nel settore della gomma naturale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1997-10-09;359#art-a-1