Art. 3
In vigore dal 16 set 1997
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, nel triennio 1996-1998, valutato in 20 milioni di lire annue per ciascuno degli anni 1996 e 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996- 1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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