Art. 2

In vigore dal 16 set 1997
1. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all' a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo XIV dell'accordo stesso.
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urn:nir:stato:legge:1997-08-28;304#art-2

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Art. 2 Ratifica ed esecuzione dell'accordo in materia di marina mercantile tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica gabonese, fatto a Roma l'11 marzo 1992, con scambio di note effettuato a Libreville nelle date 13 marzo e 6 novembre 1995. — Testo vigente | Portale Normativo