Art. 7
LEGGE 31 luglio 1997, n. 249
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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LEGGE 31 luglio 1997, n. 249
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L'articolo dispone che la legge entri in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Prevede inoltre che il testo sia munito del sigillo dello Stato e inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. Infine, impone l'obbligo generale a chiunque spetti di rispettare la legge e di farla rispettare come legge dello Stato.
La norma stabilisce il momento esatto a partire dal quale la legge acquista efficacia vincolante per tutti e definisce gli adempimenti formali per la sua pubblicazione e osservanza.
Si applica a chiunque sia tenuto a osservarla e a farla osservare, nonché agli organi preposti all'apposizione del sigillo e alla custodia degli atti normativi dello Stato.
Se il testo della legge viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale in una determinata data, le sue disposizioni diventano pienamente efficaci ed esigibili a partire dal giorno immediatamente successivo. Da quel momento, cittadini e pubblici ufficiali sono tenuti a conformarsi a quanto prescritto.
È prescritto l'obbligo di munire la legge del sigillo dello Stato, di inserirla nella Raccolta ufficiale degli atti normativi e, per chiunque spetti, di osservarla e farla osservare; non sono esplicitate specifiche sanzioni nel testo dell'articolo.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.