Art. 6
LEGGE 31 luglio 1997, n. 249
In vigore dal 1 ago 1997
(Copertura finanziaria)
1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge valutato in lire 52.090.000.000 in ragione d'anno, si provvede:
a) quanto ad annue lire 32.090.000.000 mediante utilizzo delle risorse finanziarie già destinate al funzionamento dell'Ufficio del Garante per la radiodiffusione e l'editoria;
b) quanto ad annue lire 20 miliardi con le modalità di cui all', comma 38, lettera b) e commi successivi, della legge 14 novembre 1995, n. 481.
2. Secondo le stesse modalità può essere istituito, ove necessario e con criteri di parametrazione che tengano conto dei costi dell'attività, un corrispettivo per i servizi resi dall'Autorità in base a disposizioni di legge, ivi compresa la tenuta del registro degli operatori.
3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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