Art. 3
LEGGE 16 luglio 1997, n. 230
In vigore dal 5 ago 1997
Disposizioni generali
1. A decorrere dal 1 gennaio 1998 i trattamenti pensionistici ordinari, di invalidità e ai superstiti a carico del soppresso Fondo sono erogati dall'INPS.
2. Per il pagamento delle pensioni in essere nonchè per l'erogazione delle quote aggiuntive di cui al comma 1 dell' e dell'indennità di buonuscita prevista dal comma 2 dello stesso articolo è istituita, nell'ambito dell'INPS, una apposita gestione speciale ad esaurimento alla quale affluiscono altresì le attività e le passività quali risultano dal rendiconto del soppresso Fondo dal 1 gennaio 1998, fatto salvo il disposto dell'. Alla medesima gestione sono inoltre imputate le somme che a qualsiasi titolo risultano a credito e a debito del medesimo Fondo.
3. Sono a carico del bilancio dello Stato gli eventuali squilibri gestionali della gestione di cui al comma 2 che sono rimborsati sulla base del rendiconto annuale.
4. Il personale dipendente del soppresso Fondo, in servizio al 31 dicembre 1997, ivi compreso il direttore generale, è trasferito alle dipendenze dell'INPS.
Storico versioni
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