Art. 2
LEGGE 16 luglio 1997, n. 230
In vigore dal 17 gen 2014
Trattamento per i soggetti già iscritti
all'assicurazione generale obbligatoria
1. Per gli spedizionieri doganali già iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, ivi compresi i titolari di posizioni assicurative presso il soppresso Fondo ancorchè cancellati dal Fondo medesimo con diritto a prestazione differibile nonchè per i soggetti iscritti alla Gestione di cui all', comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è conservata la quota di pensione maturata sulla base delle anzianità assicurative acquisite presso il soppresso Fondo al 31 dicembre 1997. Tali quote sono erogate dall'INPS secondo la tabella A, sezione uomini, allegata al decreto le gislativo 30 dicembre 1992, n. 503, in aggiunta ai trattamenti pensionistici maturati sulla base delle anzianità acquisite presso le gestioni dell'assicurazione generale obbligatoria di rispettiva competenza e delle normative vigenti per tali gestioni.
2. Per le modalità di attribuzione e di calcolo dell'indennità di buonuscita si applica quanto previsto all', comma 1, lettera a), numero 4), del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.
Storico versioni
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