Protocollo›Titolo XI
Art. 14
Complementarietà
In vigore dal 25 lug 1997
Complementarietà
Fatto salvo l', gli eventuali accordi di assistenza reciproca conclusi fra uno o più Stati membri dell'Unione europea e la Georgia non pregiudicano le disposizioni comunitarie che disciplinano la comunicazione fra i competenti servizi della Commissione delle Comunità europee e le autorità doganali degli Stati membri delle informazioni ottenute in materia doganale che possano interessare la Comunità.
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Prourn:nir:stato:legge:1997-07-01;232#art-p-14