ProtocolloTitolo XI

Art. 13

Applicazione

In vigore dal 25 lug 1997
Applicazione 1. L'applicazione del presente protocollo è affidata alle autorità doganali centrali della Georgia, da una parte, e ai competenti servizi della Commissione delle Comunità europee e, se del caso, alle autorità doganali degli Stati membri dell'Unione europea, dall'altra. Essi decidono in merito a tutte le misure pratiche e alle disposizioni necessarie per la sua applicazione, tenendo in considerazione le norme in materia di protezione dei dati. Essi possono raccomandare ai competenti organismi le modifiche del presente protocollo che ritengano necessarie. 2. Le Parti si consultano e si tengono reciprocamente informate in merito alle norme specifiche di esecuzione adottate in base alle disposizioni del presente protocollo.
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urn:nir:stato:legge:1997-07-01;232#art-p-13

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