Accordo›Titolo XI
Art. 95
In vigore dal 25 lug 1997
Ai fini del presente accordo, per "Parti" si intendono la Georgia, da un lato, e la Comunità, gli Stati membri o la Comunità e gli stati membri, a seconda dei rispettivi poteri; dall'altro.
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Prourn:nir:stato:legge:1997-07-01;232#art-a-95