Accordo›Titolo XI
Art. 93
In vigore dal 25 lug 1997
Le Parti convengono di consultarsi tempestivamente, attraverso i canali appropriati, su richiesta di una di esse per discutere di tutte le questioni inerenti all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo e di altri aspetti delle loro relazioni.
Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano l'applicazione degli .
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1997-07-01;232#art-a-93