Art. 3

In vigore dal 20 lug 1997
1. la presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 1 luglio 1997 SCALFARO PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri DINI, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: FLICK
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1997-07-01;227#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 3 Ratifica ed esecuzione dello scambio di lettere aggiuntivo all'accordo italotedesco del 27 gennaio 1976, relativo alle posizioni previdenziali degli altoatesini ex optanti per la cittadinanza tedesca, con dichiarazione congiunta, effettuato a Bonn il 22 ottobre 1993. — Testo vigente | Portale Normativo