Art. 1
In vigore dal 20 lug 1997
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
.
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare lo scambio di lettere aggiuntivo all'accordo italo-tedesco del 27 gennaio 1976, relativo alle posizioni previdenziali degli altoatesini ex optanti per la cittadinanza tedesca, con dichiarazione congiunta, effettuato a Bonn il 22 ottobre 1993.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1997-07-01;227#art-1