Accordo
Art. 3
In vigore dal 6 lug 1997
Agli effetti del presente Accordo e considerato servizio regolare il trasporto di viaggiatori effettuato con autobus su itinerario determinato secondo orari e tariffe prestabiliti, previamente pubblicati.
Con tale servizio si è autorizzati a depositare e a prendere viaggiatori ai capilinea e nelle altre località stabilite.
I veicoli con i quali e esercitato tale servizio debbono essere idonei alle normali necessita del traffico.
Ai fini del servizio si e obbligati ad accettare sui veicoli qualsiasi viaggiatore che si presenti nei luoghi di partenza e di fermata, purchè vi siano posti liberi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1997-06-16;199#art-a-3