Accordo

Art. 2

In vigore dal 6 lug 1997
Il presente Accordo si applica ai trasporti internazionali di viaggiatori effettuati fra i territori dei due Paesi anche in transito mediante autoveicoli destinati al trasporto di più di nove persone (autobus).
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urn:nir:stato:legge:1997-06-16;199#art-a-2

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