Art. 2

In vigore dal 3 lug 1997
1. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all' a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto nell'articolo 9 dello scambio di note.
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urn:nir:stato:legge:1997-06-16;193#art-2

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Art. 2 Ratifica ed esecuzione dello scambio di note costituente un accordo tra il Governo della Repubblica italiana e l'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato (UNI-DROIT) per l'aggiornamento dell'accordo di sede del 20 luglio 1967, fatto a Roma il 5-9 giugno 1995. — Testo vigente | Portale Normativo