Art. 1
In vigore dal 3 lug 1997
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
.
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare lo scambio di note costituente un accordo tra il Governo della Repubblica italiana e l'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato (UNIDROIT) per l'aggiornamento dell'accordo di sede del 20 luglio 1967, fatto a Roma il 5-9 giugno 1995.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1997-06-16;193#art-1