Trattato
Art. 4
In vigore dal 3 lug 1997
La Repubblica italiana e l'Ucraina uniranno i loro sforzi per concorrere alla creazione in Europa di basi di sicurezza qualitativamente nuove, fondate sulla cooperazione e su livelli di armamenti sempre più bassi necessari al mantenimento della stabilità e della sufficienza difensiva.
Le Alte Parti contraenti, consapevoli dell'importanza degli Accordi del disarmo per la sicurezza europea e mondiale, contribuiranno attivamente ai negoziati sul disarmo in Europa. Esse auspicano la conclusione di nuovi Accordi sul disarmo e sul rafforzamento della fiducia e della sicurezza in Europa.
Le Alte Parti contraenti agiranno altresì in maniera concertata negli appositi fori internazionali per prevenire la proliferazione delle armi di distruzione di massa, in particolare attraverso un rafforzamento del regime di non proliferazione nucleare, ed in favore di una crescente trasparenza e controllo nel campo del trasferimento degli armamenti convenzionali.
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Prourn:nir:stato:legge:1997-06-16;192#art-t-4