Trattato

Art. 3

In vigore dal 3 lug 1997
Le Alte Parti contraenti terranno consultazioni su temi bilaterali e multilaterali di comune interesse. I Ministeri degli Esteri dei due Paesi avranno contatti regolari. La Repubblica italiana e l'Ucraina collaboreranno in seno alle Organizzazioni internazionali di cui fanno o faranno parte. La Repubblica italiana e l'Ucraina favoriranno inoltre lo sviluppo dei rapporti tra i rispettivi Parlamenti.
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urn:nir:stato:legge:1997-06-16;192#art-t-3

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