Art. 2

In vigore dal 25 giu 1997
1. Piena ed intera esecuzione è data agli atti internazionali di cui all' a decorrere dalla data della loro entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 4 del protocollo di cui alla lettera a), dall'articolo 5 dell'accordo di cui alla lettera b) e dall' dell'accordo di cui alla lettera c) del comma 1 del medesimo .
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urn:nir:stato:legge:1997-06-16;177#art-2

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Art. 2 Ratifica ed esecuzione dei seguenti atti internazionali: a) protocollo di adesione del Governo della Repubblica austriaca all'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i Governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese, relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, fatto a Bruxelles il 28 aprile 1995; — Testo vigente | Portale Normativo