Art. 1
In vigore dal 25 giu 1997
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
.
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare:
a) il protocollo di adesione del Governo della Repubblica austriaca all'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i Governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese, relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, fatto a Bruxelles il 28 aprile 1995;
b) l'accordo di adesione del Governo della Repubblica austriaca alla convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen, firmata a Schengen il 19 giugno 1990 dai Governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese, con atto finale e dichiarazioni, fatto a Bruxelles il 28 aprile 1995;
c) l'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo federale austriaco relativo agli dell'accordo di adesione del Governo della Repubblica austriaca alla convezione di applicazione dell'accordo di Schengen, fatto a Lisbona il 25 aprile 1997.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1997-06-16;177#art-1