Art. 2

In vigore dal 1 lug 1997
1. Piena ed intera esecuzione è data agli atti di cui all', a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 12 dell'accordo stesso.
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urn:nir:stato:legge:1997-06-04;163#art-2

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Art. 2 Ratifica ed esecuzione dell'accordo fra il Governo della Repubblica italiana e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO) in merito all'ufficio regionale per la scienza e la tecnologia per l'Europa di Venezia, fatto a Parigi il 25 gennaio 1995, e scambio di note fatto a Parigi il 22 e 23 luglio 1996. — Testo vigente | Portale Normativo