Art. 1
In vigore dal 1 lug 1997
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
.
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo fra il Governo della Repubblica italiana e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO) in merito all'Ufficio regionale per la scienza e la tecnologia per l'Europa di Venezia, fatto a Parigi il 25 gennaio 1995, e scambio di note fatto a Parigi il 22 e 23 luglio 1996.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1997-06-04;163#art-1