Art. 3
In vigore dal 10 giu 1997
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 695 milioni per l'anno 1997, in lire 705 milioni per l'anno 1998 ed in lire 695 milioni per l'anno 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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