Art. 1
In vigore dal 10 giu 1997
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
.
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo di collaborazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Lituania, fatto a Vilnius il 4 aprile 1996.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1997-05-26;145#art-1