Art. 6

LEGGE 28 marzo 1997, n. 85

In vigore dal 17 apr 1997
1. A decorrere dal 1 gennaio 1996, l'indennità di impiego operativo di base di cui la tabella I allegata alla legge 23 marzo 1983, n. 78, come sostituita dalla tabella I di cui al comma 1 dell' del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, e successive modificazioni, è corrisposta al personale militare nei gradi di colonnello e generale e gradi corrispondenti appartenenti all'Esercito, esclusa l'Arma dei carabinieri, alla Marina e all'Aeronautica nelle misure indicate nella tabella allegata alla presente legge. Nella tabella allegata alla presente legge, l'anzianità di servizio indicata in corrispondenza del grado di colonnello o grado corrispondente è riferita agli anni di servizio comunque prestato. 2. Per il personale di cui al comma 1, a decorrere dal 1 gennaio 1996, si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 6 e 9 dell' del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394 nonchè, con le rispettive decorrenze, le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 7 dell' del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 360. 3. Limitatamente al personale di cui al comma 1, le indennità operative per particolari impieghi di cui agli . 7 e 10 della legge 23 marzo 1983, n. 78, ed alla tabelle II, III e IV allegate alla medesima legge, percentualmente commisurate alla indennità di impiego operativo di base, sono determinate con riferimento alla nuove misure di cui alla tabella allegata alla presente legge in relazione al grado rivestito. Le indennità ed i supplementi nelle misure percentuali previste dagli della legge 23 marzo 1983, n. 78 nonchè dalla tabella V allegata alla medesima legge, sono determinate con riferimento alla misura della indennità di impiego operativo di base prevista dalla tabella I allegata alla legge 23 marzo 1983, n. 78, come sostituita dalla tabella I di cui al comma 1 dell' del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394 e successive modificazioni, per il personale militare appartenente alla XIII fascia. 4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 17 della legge 23 marzo 1983, n. 78, in materia di corresponsione e cumulabilità delle indennità supplementari, nonchè dall', commi 18 - bis e 18 - quater, del decreto - legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito con modificazioni dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, nei confronti dei dirigenti civili e militari delle Forze di polizia che prestano servizio nelle condizioni di impiego previste dalle predette norme, le indennità di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio e di imbarco e relative indennità supplementari sono rapportate alle misure vigenti per i militari di grado corrispondente delle Forze armate impiegati nelle medesime condizioni operative. 5. Gli incrementi derivanti dall'applicazione del presente articolo assorbono l'assegno provvisorio corrisposto dal 1 gennaio 1996 in attesa della riformulazione delle indennità di impiego operativo. 6. Sulle nuove misure delle indennità di impiego operativo, così come rideterminate dal presente articolo, non si applica per gli anni 1996 e 1997 l'aumento di cui all', comma 5, della legge 6 marzo 1992, n. 216, fissato in relazione alla media degli incrementi retributivi attribuiti alle altre categorie di pubblici dipendenti negli anni 1995 e 1996. Note all': - La legge n. 78 del 1983 concerne l'aggiornamento delle indennità operative del personale militare. - Il decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 31 luglio 1995 ha recepito il precedente provvedimento di concertazione riguardante il personale non dirigente delle Forze armate, relativo al quadriennio 1994-1997 per gli aspetti normativi, ed al biennio 1994-1995 per gli aspetti retributivi. Si trascrive il testo dell', commi 2, 3, 6 e 9: "2. Per il personale che anche anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto abbia prestato servizio nelle condizioni di cui agli , primo, secondo e terzo comma, e 7 della legge 23 marzo 1983, n. 78, le misure di cui alla tabella riportata al comma 1 del presente articolo, sono maggiorate, per ogni anno di servizio effettivo prestato con percezione delle relative indennità e per un periodo massimo complessivo di 20 anni, secondo le percentuali indicate nella tabella VI annessa alla legge 23 marzo 1983, n. 78. 3. A decorrere dal 1 dicembre 1995, sono soppresse le note a) e b) alla tabella I, c) alla tabella II e le note alle tabelle III e IV allegate alla legge 23 marzo 1983, n. 78. 4-5. (Omissis). 6. A decorrere dal 1 dicembre 1995, l'indennità militare di cui all'art. 9 della legge 8 agosto 1990, n. 231, è soppressa. 7-8. (Omissis). 9. L'indennità di cui all', comma 1, della legge n. 78/1983 compete anche al personale che, nella posizione di forza amministrata, è impiegato in maniera continuativa nelle stesse condizioni ambientali, addestrative ed operative dei soggetti che sono in forza effettiva organica presso gli Enti ed i Reparti elencati nel medesimo . Tale indennità non è corrisposta al personale beneficiario del trattamento economico di missione ovvero impiegato presso gli anzidetti Enti e Reparti per un periodo inferiore a trenta giorni". - Per l'argomento del D.P.R. n. 360/1996 si veda nella nota all'. Si trascrive il testo dell', commi 1, 2, 3, 4, 5 e 7: " (Indennità di impiego operativo). - 1. A decorrere dal 1 gennaio 1996, la misura dell'indennità di impiego operativo prevista per il personale della XIII fascia della tabella I della legge 23 marzo 1983, n. 78, come sostituita dall', comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, è rideterminata in L. 295.000 e, a decorrere dal 1 gennaio 1997, in L. 300.000. Il grado di ''caporal maggiore sceltò' di cui alla XI fascia della predetta tabella è sostituito col grado di ''caporal maggiore capò', e quello di ''caporal maggiore capò' di cui alla XIII fascia col grado di ''caporal maggiore sceltò'. 2. A decorrere dal 1 gennaio 1997, per il personale di cui all' che presta servizio presso i comandi, i reparti e le unità di campagna appresso indicati, impiegati nell'ambito di grandi unità di pronto intervento nazionali ed internazionali: brigate; reggimenti (esclusi quelli scolastico-addestrativi e logistici); battaglioni (esclusi quelli scolastico-addestrativi); gruppi, gruppi squadroni e squadroni (esclusi quelli logistici); forze speciali - reparti anfibi - reparti mobili; reparti bonifica ordigni esplosivi, le misure percentuali previste ai commi 1 e 2 dell' della legge 23 marzo 1983, n. 78, n. 115 e 125 sono elevate a 135 e, così riderterminate, non sono cumulabili con l'indennità supplementare di prontezza operativa di cui all', comma 2, della predetta legge n. 78/1983. Con decreto del Ministro della difesa, su proposta del capo di stato maggiore della Difesa, di concerto con il Ministro del tesoro sono annualmente determinati i contingenti massimi del personale destinatario della misura sopra prevista. 3. La maggiorazione percentuale annua dell'indennità di impiego operativo, determinata dall', comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, per le particolari condizioni di impiego previste dallo stesso comma in un ventesimo della differenza percentuale tra l'indennità percepita e quella di cui all' della legge 23 marzo 1983. n. 78, è stabilita in 1,75 per cento e si applica al personale che ha prestato servizio presso i suddetti enti. 4. A decorrere dal 1 gennaio 1997, le misure percentuali previste dalla tabella III allegata alla legge 23 marzo 1983, n. 78, e successive modificazioni ed integrazioni, per gli equipaggi fissi di volo in 130 e 110 sono, rispettivamente, elevate a 135 e 115. 5. A decorrere dal 1 gennaio 1996, il premio di disattivazione previsto dalla legge 29 maggio 1985, n. 294, è rideterminato in L. 200.000 giornaliere. 6. (Omissis). 7. A decorrere dal 1 gennaio 1997, per il personale di cui all', comma 1, la misura mensile dell'indennità supplementare di marcia prevista dall', comma 1, della legge 23 marzo 1983, n. 78, e ridotta dal 180 al 150 per cento dell'indennità d'impiego operativo stabilita per il personale della XIII fascia della tabella I della legge 23 marzo 1983, n. 78, come sostituita dall', comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394". - Gli dell legge n. 78/1983 sopra citata riguardano le seguenti indennità di impiego operativo per reparti di campagna, di imbarco, di aeronavigazione, di volo, per il controllo dello spazio aereo, supplementare di comando navale di mancato alloggio e di fuori sede; le tabelle II, III, e IV allegate alla legge riguardano le indennità: mensile di aeronavigazione, mensile di volo e mensile per il controllo dello spazio aereo. - Gli della stessa legge n. 78/1983 riguardano le seguenti indennità supplementare di marcia e prontezza operativa, supplementare per truppe da sbarco per unità anfibie e per incursori subacquei, supplementare per servizio idrografico e per particolari incarichi espletati a bordo delle unità navali, supplementari per pronto intervento aereo per piloti collaudatori-sperimentatori per piloti istruttori di volo e di specialità e compensi di collaudo, per allievi piloti per allievi navigatori per ufficiali allievi osservatori per allievi paracadutisti, di volo oraria, supplementare per servizio presso poligoni permanenti istallazioni e infrastrutture militari stazioni radio e radar con compiti tecnico-operativi militari di carattere speciale, la tabella V allegata alla legge riguarda le indennità supplementari per pronto intervento aereo, per piloti collaudatori-sperimentatori, per piloti istruttori di volo e di specialità". - Si riporta il testo dell'art. 17 della citata legge n. 78/1983: "Art. 17 (Norme di corresponsione e cumulabilità delle indennità). - Le indennità previste dai precedenti , salvo il diritto di opzione per il trattamento più favorevole e le eccezioni stabilite dalla presente legge, non sono comulabili fra loro. Le stesse indennità e le indennità di cui ai commi primo e secondo dell'art. 9 della presente legge non sono cumulabili con le indennità per servizio d'istituto di cui alla legge 23 dicembre 1970, n. 1054, e successive modificazioni, salvo quanto disposto dal secondo comma dell' della legge 5 agosto 1978, n. 505. Tuttavia, il personale che si trovi in condizioni di aver diritto ad una delle indennità di cui ai precedenti e sia già provvisto di indennità di aeronavigazione o di volo conserva il trattamento in godimento. Qualora la misura di tale trattamento sia inferiore a quella dell'indennità di cui ai citati , queste ultime indennità sono corrisposte per la differenza. Ai piloti e agli specialisti che svolgono attività aeronavigante o di volo con aeromobili imbarcati sono corrisposte, in deroga al divieto di cumulo stabilito dal precedente primo comma, le indennità di aeronavigazione o di volo e l'indennità d'imbarco, delle quali la più favorevole in misura intera e l'altra in misura ridotta al 25 per cento. Le indennità supplementari di cui ai precedenti articoli 9, 10 e 11, salvo l'indennità supplementare di comando navale, non sono suscettibili degli aumenti percentuali previsti dall' del regolamento sugli assegni d'imbarco approvaro con regio decreto 15 luglio 1938, n. 1156, e successive modificazioni. Ai piloti, agli specialisti e ai paracadutisti che svolgono attività aeronavigante, di volo o di paracadutismo presso comandi, grandi unità, reparti e supporti delle truppe alpine delle armi e dei servizi sono corrisposte in deroga al divieto di cumulo stabilito al primo comma, le indennità di aeronavigazione e di volo e la indennità di cui al secondo comma dell', delle quali la più favorevole in misura intera e l'altra ridotta all'8 per cento. Le idennità indicate al primo comma del presente articolo sono cumulabilli con quelle di cui all'art. 21 della legge 27 maggio 1970, n. 365. L'indennità d'impiego operativo di cui all' spettante agli ufficiali e sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica è sospesa o ridotta solo nel caso di sospensione o riduzione dello stipendio e nelle stesse misure di riduzione previste per quest'ultimo. Nel primo comma dell' delle norme approvate con il regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, convertito in legge dalla legge 4 aprile 1935, n. 808, le parole ''è sospesa salvo il disposto del successivo '' sono sostituite dalle altre: ''è sospesa o ridotta, nelle stesse misure di riduzione previste per lo stipendio, salvo il disposto del successivo ''. Le indennità di cui agli , nonchè tutte quelle supplementari previste ai precedenti articoli, fermo comunque il diritto all'indennità di cui all', non sono corrisposte al personale in licenza straordinaria, al personale assente dal reparto, dalla nave o dal servizio per infermità quando questa si protrae oltre il quindicesimo giorno e, salvo il disposto dell'art. 14, al personale che, fruendo del trattamento economico di missione con percezione della relativa diaria, frequenta corsi presso le accademie, le scuole e gli istituti di forza armata o interforze, nonchè presso le università o all'estero. L'indennità di cui al secondo comma dell' non è cumulabile con le indennità di cui agli , primo comma, 9, secondo comma, 10, quarto comma, e 13. Salvo quanto disposto dalla presente legge, le indennità di imbarco, di aeronavigazione, di volo o di pilotaggio vengono corrispote con le modalità previste rispettivamente dal regolamento sugli assegni di imbarco approvato con regio decreto 15 luglio 1938, n. 1156, e successive modificazioni, e dalle norme approvate con il regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, convertito in legge dalla legge 4 aprile 1935, n. 808, e successive modificazioni. Le misure giornaliere delle indennità stabilite dalla presente legge, nei casi in cui occorra determinarle, sono pari ad un trentesimo di quelle mensili. Le disposizioni della presente legge concernenti le indennità di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio e relative indennità supplementari valgono anche, in quanto applicabili, per gli ufficiali, sottoufficiali e militari di truppa dei reparti di volo del Corpo della guardia di finanza e per il personale dei reparti di volo della Polizia di Stato in possesso del brevetto militare di pilota, osservatore o specialista o facenti parte di equipaggi fissi di volo o che frequentano corsi di pilotaggio, di osservazione aerea o di paracadutismo". - Si trascrive il testo dell', commi 18-bis e 18-quater, del D.L. n. 387/1987 (Copertura finanziaria del D.P.R. 10 aprile 1987, n. 150, di attuazione dell'accordo contrattuale triennale relativo al personale della Polizia di Stato ed estensione agli altri Corpi di polizia): "18-bis. Al personale della Guardia di finanza competono le indennità di cui agli della legge 23 marzo 1983, n. 78, secondo misure e modalità che saranno fissate con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Dette indennità sono cumulabili, nella misura massima del 50 per cento per quella prevista dall' della legge 23 marzo 1983, n. 78, e nella misura intera per quelle previste dall' della medesima legge, con l'indennità mensile pensionabile di cui alla legge 1 aprile 1981, n. 121". 18-ter. (Omissis). "18-quater. Le indennità di cui al comma 18-bis sono estese, con le stesse misure e modalità fissate con il decreto del Presidente della Repubblica previsto dal medesimo comma, al personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo degli agenti di custodia che si trovi nelle stesse condizioni di impiego e di imbarco". - Si trascrive il testo dell', comma 5, della legge n. 216/1992 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5, recante autorizzazione di spesa per la perequazione del trattamento economico dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 277 del 3-12 giugno 1991 e all'esecuzione di giudicati, nonchè perequazione dei trattamenti economici relativi al personale delle corrispondenti categorie delle altre Forze di polizia. Delega al Governo per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego delle Forze di polizia e del personale delle Forze armate nonchè per il riordino delle relative carriere, attribuzioni e trattamenti economici): "5. Fino a quando non saranno approvate le norme per il riordinamento generale della dirigenza, il trattamento economico retributivo, fondamentale ed accessorio, dei dirigenti civili e militari delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, è aggiornato annualmente con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, nel rispetto delle norme generali vigenti, in ragione della media degli incrementi retributivi realizzati, secondo le procedure e con le modalità previste dalle norme vigenti, dalle altre categorie di pubblici dipendenti nell'anno precedente".
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