Art. 5

LEGGE 28 marzo 1997, n. 85

In vigore dal 9 feb 2013
1. Ai dirigenti civili e militari appartenenti ai ruoli delle Forze armate d polizia ad al personale militare nel grado di colonnello e generale e gradi corrispondenti dell'Esercito, esclusa l'Arma dei carabinieri, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, rispettivamente interessati, si applicano, qualora più favorevoli e nei bilanci, la disposizioni dei decreti del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 359 e 10 maggio 1996, n. 360, concernenti le indennità di presenza qualificata, di presenza notturna e festiva e il trattamento di missione.
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