Art. 3

LEGGE 7 marzo 1997, n. 53

In vigore dal 10 ago 1999
Norme finanziarie 1. Per gli interventi di consolidamento e di restauro della Torre di Pisa è autorizzata la spesa di lire 6 miliardi per ciascuno degli anni 1997 e 1998. All'onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni culturali e ambientali. 2. Le somme complessivamente destinate all'attività del Comitato confluiscono nella contabilità speciale intestata al prefetto di Pisa che, ove occorra, è autorizzato a prelevare le somme necessarie dai fondi in genere della medesima contabilità speciale. La richiesta del creditore, ai fini del pagamento delle somme per le quali sia intervenuta la perenzione, è trasmessa dal Comitato al prefetto di Pisa sulla cui contabilità speciale sono riassegnate le somme occorrenti. 3. La prefettura di Pisa assicura le funzioni di segreteria del Comitato avvalendosi del proprio personale e delle proprie strutture.
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