Art. 1

LEGGE 7 marzo 1997, n. 53

In vigore dal 13 mar 1997
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Comitato di coordinamento per la salvaguardia della Torre di Pisa 1. È costituito, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un Comitato di coordinamento per la salvaguardia della Torre di Pisa, composto da tredici esperti, italiani e stranieri, individuati tra soggetti di alta qualificazione scientifica, di cui due scelti tra storici dell'arte medievale, nonchè dal direttore dell'Istituto centrale per il restauro, che ne è componente di diritto. Alla nomina del Comitato si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali e del Ministro dei lavori pubblici. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1997-03-07;53#art-1

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo