Accordo›Titolo VI
Art. 47
Promozione e tutela degli investimenti
In vigore dal 3 apr 1997
Promozione e tutela degli investimenti
1. Conformemente ai poteri e alle competenze rispettive della Comunità e degli Stati membri la cooperazione sarà tesa a creare condizioni favorevoli agli investimenti privati, nazionali e stranieri, creando, in particolare, migliori condizioni per la protezione degli investimenti, i trasferimenti di capitali e gli scambi di informazioni sulle possibilità di investimento.
2. La cooperazione si prefiggerà in particolare:
- la conclusione, se del caso, tra gli Stati membri e la Repubblica del Kirghizistan di opportuni accordi per la promozione e la tutela degli investimenti;
- la conclusione, se del caso, tra gli Stati membri e la Repubblica del Kirghizistan di opportuni accordi per evitare la doppia imposizione;
- la creazione di condizioni favorevoli per attirare investimenti stranieri nell'economia kirghisa;
- l'adozione di una legislazione commerciale e la creazione di condizioni per gli affari entrambi stabili e appropriate e lo scambio di informazioni su leggi, normative e prassi amministrative in materia di investimenti;
- lo scambio di informazioni sulle possibilità di investimenti sotto forma, tra l'altro, di fiere commerciali, esposizioni, settimane commerciali e altre manifestazioni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1997-03-04;84#art-a-47