Accordo›Titolo VI
Art. 45
In vigore dal 3 apr 1997
1. La Comunità e la Repubblica del Kirghizistan istituiscono una cooperazione economica per favorire il processo di riforma e di rilancio dell'economia nonché lo sviluppo sostenibile della Repubblica del Kirghizistan. Tale cooperazione rafforzerà e svilupperà i vincoli economici esistenti a vantaggio di entrambe le Parti.
2. Le politiche e le altre misure sono intese a provocare delle riforme economiche e sociali e la ristrutturazione del sistema economico nella Repubblica del Kirghizistan, in funzione delle esigenze di uno sviluppo sociale sostenibile e armonioso; esse comprenderanno anche considerazioni di carattere ambientale.
3. A tal fine la cooperazione si concentrerà segnatamente nei seguenti settori: sviluppo economico e sociale, sviluppo delle risorse umane, sostegno alle imprese (compresi la privatizzazione, gli investimenti e lo sviluppo dei servizi finanziari), agricoltura e settore alimentare, energia e sicurezza del settore nucleare civile, trasporti, turismo, tutela ambientale e cooperazione regionale.
4. Si rivolgerà particolare attenzione alle misure in grado di incoraggiare la cooperazione tra gli Stati indipendenti ai fini di uno sviluppo armonioso nella regione.
5. Se del caso, la Comunità potrà fornire assistenza tecnica per la cooperazione economica e le altre forme di cooperazione previste dal presente accordo tenendo conto del regolamento del Consiglio relativo all'assistenza tecnica a favore degli Stati indipendenti, delle priorità concordate nel programma indicativo per l'assistenza tecnica della Comunità alla Repubblica del Kirghizistan e delle pro- cedure stabilite per il suo coordinamento ed attuazione.
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