ProtocolloTitolo X

Art. 13

Spese di assistenza

In vigore dal 3 apr 1997
Spese di assistenza Le Parti rinunciano reciprocamente a tutte le richieste di rimborso delle spese sostenute in virtù del presente protocollo, escluse, a seconda dei casi, le spese per esperti e testimoni nonché per gli interpreti e traduttori che non dipendono da pubblici servizi.
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urn:nir:stato:legge:1997-03-04;83#art-p-13

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