Accordo
Art. 34
In vigore dal 3 apr 1997
1. Fatte salve le disposizioni dei capitolo I, una società comunitaria o moldava stabilita sul territorio della Moldavia o della Comunità rispettivamente ha il diritto di assumere o di far assumere da una delle sue controllate o sedi secondarie, conformemente alla legislazione in vigore nel paese di stabilimento, sul territorio della Moldavia e della Comunità rispettivamente, cittadini degli Stati membri della Comunità e della Moldavia, purchè si tratti di quadri intermedi ai sensi del paragrafo 2 impiegati esclusivamente da società controllate o sedi secondarie. I permessi di soggiorno e di lavoro di questi dipendenti coprono unicamente la durata di tale occupazione.
2. I quadri intermedi delle summenzionate società, in appresso de- nominate "organizzazioni", sono "persone trasferite all'interno della società" ai sensi della lettera c) e nelle seguenti categorie, purchè l'organizzazione abbia personalità giuridica e le persone in questione siano state da essa impiegate o ad essa associate (altrimenti che come azionisti di maggioranza) durante almeno l'anno immediatamente precedente tale trasferimento:
a) Le persone che occupano una carica elevata all'interno di un'organizzazione, che dirigono direttamente l'amministrazione dell'impresa sotto la supervisione generale o la direzione principalmente del consiglio d'amministrazione o degli azionisti della società o dei loro equivalenti, ivi compresi coloro che: - dirigono l'impresa oppure un suo dipartimento:
- supervedono e controllano il lavoro di altri impiegati che
svolgono mansioni ispettive, professionali o amministrative;
- sono personalmente abilitati ad assumere e licenziare personale o a raccomandare assunzioni, licenziamenti e altre azioni rela- tive al personale.
b) I dipendenti di un'organizzazione in possesso di conoscenze non comuni indispensabili per il servizio, l'infrastruttura di ricerca, le tecniche o la gestione dell'impresa. L'accertamento di tali competenze può riflettere, oltre alle conoscenze specificamente necessarie per l'impresa, una qualificazione ad alto livello riguardante un tipo di lavoro o di commercio che richieda una preparazione tecnica specifica, compresa l'appartenenza ad un albo professionale.
c) Per "persona trasferita all'interno della società" s'intende una persona fisica che lavora presso un'organizzazione sul territorio di una delle Parti e temporaneamente trasferita nel quadro di attività economiche svolte sul territorio dell'altra Parte; l'organizzazione in questione deve avere la sede principale sul territorio di una Parte e il trasferimento deve avvenire verso un'impresa (sede secondaria, consociata) di questa organizzazione che effettivamente svolge attività economiche simili sul territorio dell'altra Parte.
Storico versioni
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