Accordo

Art. 31

In vigore dal 3 apr 1997
Ai fini del presente accordo: a) per "società comunitaria" o "società moldava" s'intende una società costituita a norma delle leggi di uno Stato membro o della Moldavia rispettivamente che abbia la sede sociale, l'amministrazione centrale o il principale centro di attività sul territorio della Comunità o della Moldavia rispettivamente. Tuttavia, una società costituita in conformità delle leggi di uno Stato membro o della Moldavia che abbia solo la sede sociale sul territorio della Comunità o della Moldavia viene considerata una società rispettivamente comunitaria o moldava se le sue attività sono effettivamente e permanentemente collegate all'economia di uno degli Stati membri o della Moldavia. b) Per "controllata" di una società s'intende una società controllata di fatto dalla prima. c) Per "sede secondaria" di una società s'intende un centro d'affari senza personalità giuridica, che ha l'apparenza della stabilità quale estensione di una casa madre, che dispone del personale e delle necessarie infrastrutture per negoziare affari con terzi cosicché questi ultimi, fermo restando che, se del caso, vi sarà un rapporto giuridico con la casa madre la cui sede centrale si trova all'estero, non deve trattare direttamente con detta casa madre ma può concludere operazioni commerciali presso il centro d'affari che ne costituisce l'estensione. d) Per "diritto di stabilimento" s'intende il diritto per le società comunitarie o moldave ai sensi della lettera a) di intraprendere attività economiche istituendo controllate o sedi secondarie rispettivamente in Moldavia o nella Comunità. e) Per "attività" s'intende lo svolgimento di attività economiche. f) Per "attività economiche" s'intendono le attività di natura industriale, commerciale e professionale. Per quanto riguarda il trasporto marittimo internazionale, comprese le operazioni intermodali che comprendono una tratta marittima, i cittadini degli Stati membri o della Moldavia stabiliti al di fuori della Comunità o della Moldavia e le agenzie marittime stabilite al di fuori della Comunità o della Moldavia e controllate da cittadini di uno Stato membro o della Moldavia, beneficiano delle disposizioni del presente capitolo e del capitolo III se le loro navi sono registrate in detto Stato membro o in Moldavia in conformità delle rispettive legislazioni.
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urn:nir:stato:legge:1997-03-04;83#art-a-31

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