AccordoTitolo VI

Art. 74

PROMOZIONE E TUTELA DEGLI INVESTIMENTI

In vigore dal 2 apr 1997
PROMOZIONE E TUTELA DEGLI INVESTIMENTI 1. La cooperazione mira a mantenere e, se necessario, a migliorare, il contesto giuridico e il clima favorevole agli investimenti privati, nazionali e esteri, e alla loro tutela, indispensabile per la ricostruzione economica e industriale e per lo sviluppo della Lettonia. La cooperazione mira inoltre a incoraggiare e a promuovere gli investimenti esteri e la privatizzazione in Lettonia. 2. Più in particolare, la cooperazione si prefigge: - la definizione di un contesto giuridico che favorisca e tuteli gli investimenti in Lettonia; - se del caso, la conclusione di accordi bilaterali con gli Stati membri per la promozione e la tutela degli investimenti; - un'ulteriore deregolamentazione e un miglioramento dell'infrastruttura economica; - lo scambio di informazioni sulle opportunità di investimento, tramite fiere ed esposizioni commerciali, settimane commerciali e altre manifestazioni. La Comunità potrebbe fornire assistenza nella fase di avviamento agli organismi che promuovono gli investimenti interni. 3. La Lettonia si atterrà alle norme sulle misure relative agli investimenti che incidono sugli scambi commerciali (TRIMS).
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