AccordoTitolo VI

Art. 73

COOPERAZIONE INDUSTRIALE

In vigore dal 2 apr 1997
COOPERAZIONE INDUSTRIALE 1. La cooperazione mira in particolare a promuovere: - la cooperazione industriale tra operatori economici delle due Parti, soprattutto al fine di rafforzare il settore privato in Lettonia; - la partecipazione della Comunità alle iniziative dei settori pubblico e privato lettoni volte a modernizzare e a ristrutturare l'industria per passare all'economia di mercato, in condizioni tali da tutelare l'ambiente; - la ristrutturazione di singoli settori; - la creazione di nuove imprese nelle zone con un potenziale di crescita, soprattutto nei settori dell'industria leggera, dei beni di consumo e dei servizi di mercato. 2. Le azioni di cooperazione industriale tengono conto delle priorità stabilite dalla Lettonia, puntano in particolare a costituire un contesto adeguato per le imprese, a migliorare il know- how in materia di gestione e a promuovere la trasparenza in materia di mercati e di condizioni per l'attività delle imprese e comprendono, se del caso, assistenza tecnica.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1997-03-04;80#art-a-73

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo