Accordo›Titolo X
Art. 124
In vigore dal 2 apr 1997
Fino a quando i privati cittadini e gli operatori economici non godranno di diritti equivalenti in virtù dell'applicazione del presente accordo, esso non reca pregiudizio ai diritti loro garantiti da accordi vigenti che vincolano uno o più Stati membri, da un lato, e la Lettonia, dall'altro, fatta eccezione per i settori di competenza europea e fatti salvi gli obblighi degli Stati membri derivanti dal presente accordo nei settori di loro competenza.
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Prourn:nir:stato:legge:1997-03-04;80#art-a-124