Accordo›Titolo X
Art. 121
In vigore dal 2 apr 1997
1. Nei settori contemplati dal presente accordo e fatta salva qualsiasi disposizione speciale ivi contenuta:
- le misure applicate dalla Lettonia nei confronti della Comunità non devono dare origine ad alcuna discriminazione tra gli Stati membri, i loro cittadini o le loro società o filiali;
- le misure applicate dalla Comunità nei confronti della Lettonia non devono dare origine ad alcuna discriminazione tra cittadini lettoni o tra società e filiali lettoni.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non pregiudicano il diritto delle Parti di applicare le pertinenti disposizioni della loro normativa fiscale nei confronti di contribuenti che non si trovino in situazioni identiche per quanto riguarda il luogo di residenza.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1997-03-04;80#art-a-121