AccordoTitolo VI

Art. 81

SICUREZZA NUCLEARE

In vigore dal 11 apr 1997
SICUREZZA NUCLEARE 1. La cooperazione mira a garantire un'utilizzazione più sicura dell'energia nucleare. 2. La cooperazione in materia nucleare si concentra nei seguenti settori: - ricerca e misure di protezione per migliorare la sicurezza, segnatamente per quanto riguarda i residui dello stabilimento di trattamento del minerale di uranio di Sillamae e il centro di formazione di Paldiski dell'ex Unione Sovietica relativo ai sottomarini nucleari; - formazione del personale; - perfezionamento della legislazione e delle normative estoni in materia di sicurezza nucleare e rafforzamento delle autorità di vigilanza e delle loro risorse; - sicurezza nucleare, misure di emergenza e gestione in caso di incidenti; - protezione contro le radiazioni, compresi i controlli ambientali; - problemi relativi al ciclo del combustibile e salvaguardia dei materiali nucleari; - gestione delle scorie radioattive; - disattivazione e smantellamento degli impianti nucleari; - decontaminazione; - definizione e applicazione di norme di sicurezza uniformi per tutelare la salute dei lavoratori, la popolazione e l'ambiente. 3. La cooperazione comprende altresì scambi d'informazioni e di esperienze, nonché attività di ricerca e di sviluppo conformemente alle disposizioni in materia di scienza e tecnologia. 4. Le Parti riconoscono la necessità di instaurare una cooperazione, nei limiti dei rispettivi poteri e delle rispettive competenze, per combattere il contrabbando nucleare. Sono previsti scambi di informazioni, sostegno tecnico per analizzare, identificare e smaltire il materiale e un'assistenza amministrativa e tecnica per predisporre controlli doganali efficaci. A seconda delle future esigenze, si potrà ampliare la cooperazione nel settore.
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