Accordo›Titolo VII
Art. 62
Cooperazione nel settore nucleare civile
In vigore dal 26 mar 1997
Cooperazione nel settore nucleare civile
1. Compatibilmente con i poteri e con le competenze della Comunità e degli Stati membri, la cooperazione nel settore nucleare civile avviene mediante accordi specifici riguardanti, ad esempio, gli scambi di materiali nucleari, la sicurezza e la termofusione nucleare in conformità delle procedure giuridiche di entrambe le Parti.
2. Le Parti cooperano, anche nei consessi internazionali, per risolvere i problemi causati dal disastro di Cernobil. Sono previsti in particolare:
- uno studio congiunto dei problemi scientifici connessi all'incidente di Cernobil;
- la lotta contro la contaminazione radioattiva dell'aria, del suolo e dell'acqua;
- il monitoraggio e il controllo delle condizioni radioattive dell'ambiente;
- la gestione delle emergenze nucleari e radioattive;
- la decontaminazione delle terre radioattive e la gestione delle scorie nucleari;
- i problemi medici dovuti all'impatto degli incidenti nucleari sulle condizioni di salute della popolazione;
- la soluzione del problema di sicurezza della quarta centrale distrutta a Cernobyl;
- gli aspetti economici e amministrativi delle iniziative prese per rimediare alla catastrofe;
- la formazione per prevenire gli incidenti nucleari e attenuarne le conseguenze;
- gli aspetti scientifici e tecnici delle iniziative prese per ovviare completamente alle conseguenze del disastro di Cernobil;
- altri settori decisi dalle Parti di comune accordo.
Storico versioni
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