AccordoTitolo VII

Art. 59

Istruzione e formazione

In vigore dal 26 mar 1997
Istruzione e formazione 1. Le Parti collaborano per migliorare il livello generale dell'istruzione e le qualifiche professionali in Ucraina, sia nel settore pubblico che in quello privato. 2. La cooperazione si prefigge in particolare: - l'aggiornamento dei sistemi di istruzione superiore e di formazione dell'Ucraina, anche per quanto riguarda la certificazione e i diplomi degli istituti superiori d'insegnamento; - la formazione dei quadri e dei funzionari dei settori pubblico e privato in settori prioritari da stabilire; - la cooperazione tra centri d'istruzione nonché tra detti centri e le imprese; - la mobilità degli insegnanti, laureati, amministrativi, giovani scienziati e ricercatori e dei giovani in genere; - la promozione degli studi europei presso gli istituti appropriati; - l'insegnamento delle lingue comunitarie; - la formazione postlaurea degli interpreti; - la formazione dei giornalisti; - la formazione degli insegnanti. 3. Ciascuna Parte può eventualmente partecipare, secondo le sue procedure, ai programmi dell'altra in materia di istruzione e formazione; se del caso, si stabiliranno quadri istituzionali e programmi di cooperazione basandosi sulla partecipazione dell'Ucraina al programma TEMPUS della Comunità.
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