Accordo
Art. 41
In vigore dal 26 mar 1997
1. L'applicazione delle disposizioni del presente Titolo è soggetta alle limitazioni giustificate da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza o pubblica sanità.
2. Dette disposizioni non si applicano alle attività svolte sul territorio delle Parti e connesse, anche occasionalmente, all'esercizio dell'autorità ufficiale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1997-03-04;65#art-a-41