Accordo

Art. 36

In vigore dal 26 mar 1997
1. Le Parti si adoperano per evitare di prendere misure o avviare azioni tali da rendere le condizioni per lo stabilimento e l'attività delle società dell'altra Parte più restrittive rispetto alla situazione esistente il giorno che precede la firma dell'accordo. 2. Le disposizioni del presente articolo lasciano impregiudicate quelle dell': le situazioni ivi contemplate sono disciplinate esclusivamente dalle disposizioni di detto articolo. 3. In uno spirito di partenariato e di cooperazione e conformemente alle disposizioni dell', il governo dell'Ucraina informa la Comunità della sua intenzione di promulgare nuove leggi o di adottare nuovi regolamenti tali da rendere le condizioni per lo stabilimento e l'attività in Ucraina delle filiali e consociate di società comunitarie più restrittive rispetto alla situazione esistente il giorno che precede la firma dell'accordo. La Comunità può chiedere all'Ucraina di trasmetterle i progetti di dette leggi o di detti regolamenti e di avviare consultazioni in merito. 4. Qualora l'introduzione in Ucraina di nuove leggi o di nuovi regolamenti renda le condizioni per lo stabilimento di società comunitarie sul suo territorio e per l'attività delle consociate e filiali di società comunitarie stabilite in Ucraina più restrittive rispetto alla situazione esistente il giorno che precede la firma dell'accordo, dette leggi o detti regolamenti non si applicano, per i tre anni successivi all'entrata in vigore dell'atto corrispondente, alle consociate e filiali già stabilite in Ucraina al momento dell'entrata in vigore dell'atto stesso.
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urn:nir:stato:legge:1997-03-04;65#art-a-36

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