Accordo

Art. 41

In vigore dal 7 apr 1997
Per garantire uno sviluppo coordinato dei trasporti tra le Parti in funzione delle loro esigenze commerciali, dopo l'entrata in vigore del presente accordo le Parti potranno negoziare, a norma dell', accordi specifici sulle condizioni del reciproco accesso al mercato nonché sui servizi di trasporto stradale, ferroviario, fluviale e, se del caso, aereo.
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urn:nir:stato:legge:1997-03-04;64#art-a-41

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