Accordo

Art. 36

In vigore dal 7 apr 1997
1. Conformemente alle disposizioni del presente capitolo, le Parti si impegnano a prendere le misure necessarie per autorizzare progressivamente la fornitura di servizi da parte di società comunitarie o bielorusse stabilite in una Parte diversa da quella del destinatario dei servizi, tenendo conto dell'evoluzione dei settori terziari delle Parti. 2. Il Consiglio di cooperazione fa raccomandazioni per l'applicazione del paragrafo 1. 3. Le Parti cooperano al fine di sviluppare nella Repubblica di Bielorussia un settore terziario orientato verso il mercato.
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urn:nir:stato:legge:1997-03-04;64#art-a-36

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