Art. 21
LEGGE 23 dicembre 1996, n. 664
In vigore dal 12 gen 1997
(Stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e disposizioni relative)
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, per l'anno finanziario 1997, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n.20).
2. L'assegnazione autorizzata a favore del Consiglio nazionale delle ricerche, per l'anno finanziario 1997, è comprensiva, nel limite di lire 300 miliardi, delle somme per il finanziamento degli oneri destinati alla reallizzazione dei programmi finalizzati, approvati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), nonchè della somma di lire 7 miliardi in favore dell'area di ricerca di Trieste.
3. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica cura che la attuazione dei programmi finalizzati sia coerente con gli obiettivi scientifici della ricerca nazionale e con le indicazioni formulate dal CIPE, riferendo allo stesso Comitato ogni due anni sullo stato dei programmi. Per l'assolvimento di tali attribuzioni si avvale di apposita commissione nominata dal Ministro stesso, sentito il Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia.
4. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni sulla ricerca applicata di cui all' del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le eventuali variazioni di bilancio.
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