Art. 18

LEGGE 23 dicembre 1996, n. 664

In vigore dal 12 gen 1997
(Stato di previsione del Ministero della sanità e disposizioni relative) 1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della sanità, per l'anno finanziario 1997, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 17). 2. Alle spese di cui al capitolo 2052 dello stato di previsione del Ministero della sanità si applicano, per l'anno finanziario 1997, le disposizioni contenute nel secondo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, sulla contabilità generale dello Stato. 3. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero della sanità per l'anno finanziario 1997 delle somme versate in entrata dalle Federazioni nazionali degli ordini e dei collegi sanitari per il funzionamento della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie. 4. Il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro della sanità, è autorizzato a ripartire, con propri decreti, tra gli appositi capitoli, anche di nuova istituzione, dello stato di previsione del Ministero della sanità, per l'anno finanziario 1997, lo stanziamento iscritto per competenza e cassa ai capitoli 1297 e 7002 dello stato di previsione del Ministero della sanità, in relazione alle disposizioni di cui all', comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. 5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio in termini di residui, di competenza e di cassa, in relazione al decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, sul riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421. 6. Il Ministro del tesoro è autorizzato a riassegnare per l'anno finanziario 1997, con propri decreti, le entrate di cui all', comma 12, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, ai competenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della sanità, per le attività di controllo, di programmazione, di informazione e di educazione sanitaria del Ministero stesso, nonchè dell'Istituto superiore di sanità e dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro.
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