Convenzione

Art. 20

PROFESSORI E INSEGNANTI

In vigore dal 31 mar 1996
PROFESSORI E INSEGNANTI 1. Un professore o un insegnante il quale soggiorni temporaneamente, per un periodo non superiore a due anni, in uno Stato contraente allo scopo di insegnare o di effettuare ricerche presso una università, collegio, scuola od altro analogo istituto e che è o era immediatamente prima di tale soggiorno, residente dell'altro Stato contraente è esente da imposta nel detto primo Stato contraente limitatamente alle remunerazioni derivanti dall'attività di insegnamento o di ricerca. 2. Il presente articolo non si applica al reddito derivante da attività di ricerca qualora la ricerca è effettuata non nel pubblico interesse, ma principalmente nell'interesse privato di una o più persone determinate.
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urn:nir:stato:legge:1996-03-12;174#art-c-20

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